Questa mattina a Palazzo d’Avalos si è svolta la conferenza stampa di presentazione della perimetrazione del Parco Nazionale della Costa Teatina, che ha riunito ed evidenziato i tratti di territorio già attualmente tutelati e che rappresentano di fatto le invarianti del parco( zone A e B della cartina).

Fermo restando che lo spirito che ci anima è la ferma convinzione che il Parco è una straordinaria occasione.
La costituente ribadisce che la tutela è uno strumento di valorizzazione e non di ingessa mento del territorio, anzi ne rappresenta una valida regolamentazione per uno sviluppo ed uso democratico.
Uno dei settori che maggiormente trarrà benefici è il comparto agricolo, per il ritorno di immagine sui propri prodotti (ad esempio: il vino e l’olio del Parco) e per l’accesso ai contributi prioritari sanciti dall’art 7 della L.G.394 del 1991.
La costituente, con i suoi gruppi tematici, continuerà il lavoro di approfondimento sulle molteplici valenze e connessioni territoriali fungendo anche da stimolo alle amministrazioni ancora pigre a riguardo.
La stessa vuole essere presente nei tavoli di lavoro della Provincia, così come indicato dalla recente risoluzione regionale.
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Proposta di perimetrazione 1.0. Clicca per ingrandire. |
La definizione di legge per la zonizzazione dei Parchi:
Zona A: di eccezionale valore naturalistico (riserva integrale) per la conservazione dell’ambiente naturale nella sua integrità, con l’ammissione di interventi finalizzati esclusivamente alla ricerca scientifica ed al ripristino ecologico; Zona B: di elevato valore naturalistico e paesaggistico (riserva generale) articolabile in più sottozone in cui i valori naturali si integrano, a seguito di antropizzazione passata o
attuale, in un complesso organico da salvaguardare favorendo le attività agro-silvo-pastorali condotte con sistemi compatibili con i fini generali del parco; in tali zone, oltre a tali attività, sono ammessi solamente interventi volti al restauro o alla ricostituzione di ambienti o equilibri naturali degradati. Sono altresì consentiti interventi di restauro del patrimonio edilizio esistente per finalità agro-silvo-pastorali, turistico-ricreative o gestionali ed il ripristino di sentieri.
Zona C: area di protezione, per la conservazione di ambienti naturali in parte antropizzati, in cui può essere esercitata ed incentivata l’attività agro-silvo-pastorale secondo criteri tradizionali oppure secondo gli attuali principi dell’agricoltura
biologica. Sono consentite le categorie di opere come individuate nelle lett. a), b), c) e d) di cui al comma 1 dell’art. 30 della L.R. 18/83 così come modificato ed integrato dalla L.R. 70/95;
Zona D: area di sviluppo, limitata ai centri urbani ed alle aree limitrofe, in cui vale il regime ordinario fino ad applicazione del Piano del Parco, a cui vengono destinati opportuni interventi di restauro e di rivitalizzazione volti al miglioramento delle condizioni di vita delle collettività locali ed al recupero del patrimonio edilizio finalizzato a strutture ricettive e di supporto al parco;