Qualche giorno fa, nei commenti fatti dall'Assessore Febbo alle notizie di stampa circa il Commissariamento appare anche questa frase: "Tra l'altro voglio informare che il 30 settembre scorso la Corte Costituzionale con sentenza n. 255/2011 ha revocato la nomina del commissario del Parco del Gargano nominato dal Ministero dell'Ambiente poiché non aveva tenuto conto del parere della Regione Puglia. Quindi invito le amministrazioni comunali a collaborare con la Regione e tenere conto del ruolo e del lavoro svolto dal Tavolo di coordinamento
del Parco".
Apparentemente Febbo vuole intendere, come altre volte fatto, che la Regione ha una sorta di potere di veto nei confronti del Ministero dell'Ambiente basato sulla mancata intesa sul nome del Direttore prevista dall'art. 394/91 art. 9 comma 3.
In realtà la sentenza dice l'esatto contrario:
"Identica questione è stata ripetutamente esaminata da questa Corte con riferimento a vicende relative ad altri enti di analoga natura. La Corte ha affermato la legittimità della nomina di un commissario straordinario, in assenza del raggiungimento dell’intesa, solo se, in applicazione del principio di leale cooperazione, si sia dato luogo ad uno sforzo delle parti per dar vita ad una intesa, da realizzare e ricercare, laddove occorra, attraverso reiterate trattative volte a superare le divergenze che ostacolino il raggiungimento di un accordo".
La sentenza infatti dice che - nel caso in questione - il Ministero ha nominato e prorogato un Commissario straordinario senza aver "cercato di raggiungere un accordo, ma ha aggirato la norma che prevede l’obbligo dell’intesa, perché, da un lato, ha proposto un solo nome e,
dall’altro, ha non solo rifiutato tutte le proposte di incontro provenienti dalla controparte, ma ha anche nominato Commissario straordinario proprio la persona implicitamente rifiutata da quest’ultima.".
In altre parole, la Corte Costituzionale ribadisce quel che sapevamo: che in mancanza di un'intesa, ma dopo aver fatto tutto il possibile per trovarla, è il Ministero a decidere.
Pare che Febbo, come accaduto per la bozza con le norme di salvaguardia, abbia letto solo parti della sentenza stravolgendone il senso e pensi di ripetere lo stesso errore fatto con la perimetrazione: non trovare l'intesa sul nome del Direttore (atto peraltro successivo alla perimetrazione e all'istituzione dell'Ente Parco) per vederselo imporre - legittimamente - dal Ministero.In altre parole, la Corte Costituzionale ribadisce quel che sapevamo: che in mancanza di un'intesa, ma dopo aver fatto tutto il possibile per trovarla, è il Ministero a decidere.
Qui è disponibile la copia della Sentenza n. 255/2011.